Sez. 1, Sentenza n. 6707 del 13/06/1991 (Rv. 472652 - 01)
Prova civile - Esibizione delle prove - Ordine di esibizione alla parte | Ordine di esibizione di documentazione - Condizioni - Esibizione di documentazione - Condizioni - Esibizione di atti specificamente individuati o individuabili - Necessità - Prova del soddisfacimento del credito cartolare di una banca - Istanza o ordine generico di esibizione della contabilità della banca - Inammissibilità.
Prova civile - Esibizione delle prove - Ordine di esibizione alla parte
L'ordine di esibire documentazione può essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti "necessari al processo", ovvero "concernenti la controversia" (art. 210 cod. proc. civ., e, per i libri d'impresa, art. 2711 cod. civ.), e, quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa. Pertanto, al fine della prova dell'eccepito soddisfacimento del credito cartolare di una banca, si deve negare che la suddetta esibizione possa essere sollecitata e disposta con generico riferimento alla contabilità della banca medesima, senza specificazione di quale partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2711, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)