Sez. 1, Sentenza n. 2022 del 26/06/1971 (Rv. 352667 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IMITAZIONE SERVILE - TUTELA, SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA, DI RITROVATI TECNICI RELATIVI A BREVETTI NULLI O SCADUTI - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI - LIMITI - FORMA NON NECESSARIA.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IMITAZIONE SERVILE - TUTELA, SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA, DI RITROVATI TECNICI RELATIVI A BREVETTI NULLI O SCADUTI - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI - LIMITI - FORMA NON NECESSARIA.*
La tutela della privativa per brevetto e la repressione della concorrenza sleale si muovono su piani diversi, anche se talvolta intersecantisi, riguardando la prima i diritti - anche di sfruttamento economico - del prodotto dell'ingegno umano nel campo industriale e commerciale e mirando la seconda ad assicurare la correttezza degli imprenditori commerciali nello svolgimento della loro attivita. E non e possibile chiedere la tutela di ritrovati tecnici o di caratteristiche formali di prodotti relativi a brevetti nulli o scaduti sotto l'aspetto della repressione della concorrenza sleale per imitazione servile, perche in tal modo si verrebbe a riconoscere al titolare di un brevetto o modello nullo o scaduto una tutela piu ampia - perche illimitata nel tempo - di quella che avrebbe avuto se il suo brevetto fosse stato o fosse tuttora valido. Al di fuori della tutela dei diritti di privativa puo ravvisarsi in tema di concorrenza sleale, un Obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli gia esistenti sul mercato (e non protetti da privativa) solo in ordine alle caratteristiche non funzionali aventi una propria efficacia individualizzantè cioe solo in ordine alla cosiddetta Forma non necessaria. E cio ad evitare che il consumatore medio possa essere tratto in inganno e, credendo di acquistare un determinato prodotto, ne acquisti, invece, un altro similare di diversa provenienza.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)