Sez. 1, Sentenza n. 6928 del 21/11/1983 (Rv. 431589 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DI PRIVATIVA IN ORDINE AI PRODOTTI IMITATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DI PRIVATIVA IN ORDINE AI PRODOTTI IMITATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Perché si possa ravvisare concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui, non è necessario che i prodotti imitati siano protetti da privativa, poiché l'Obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli già esistenti sul mercato ricorre anche al di fuori delle ipotesi di tutela dei diritti di privativa, e ciò ad evitare che il consumatore medio possa essere tratto in inganno e, credendo di acquistare un determinato prodotto, ne acquisti, invece, un altro similare di diversa provenienza; pertanto, la violazione del detto Obbligo, pur se non integra contemporaneamente la violazione dei diritti discendenti dalla brevettazione, può dar luogo a concorrenza sleale se la imitazione ha per oggetto prodotti di un'altra impresa, muniti di profili individualizzanti non inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali. (V 4355/78, mass n 394023; (V 4129/76, mass n 382787; (V 2022/71, mass n 352667; (Conf 6099/82, mass n 423793; (Conf 3945/74, mass n 372512; (Conf 1447/66, mass n 322881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)