Sez. L, Sentenza n. 14133 del 20/06/2006 (Rv. 590368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizione - Indispensabilità - Nozione - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, secondo comma, in relazione al processo del lavoro - implica la valutazione sull'attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)