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Sez. 1, Sentenza n. 14257 del 28/05/1986 Ud. (dep. 19/12/1986) Rv. 174669 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174669-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*

La continuazione tra il reato da giudicare e quello già giudicato, può essere allegata per la prima volta in Cassazione, a condizione che la sentenza, pronunziata per il reato per il quale si chiede la continuazione con quello ancora da giudicare, non sia divenuta definitiva prima della presentazione dei motivi di appello o prima dell'esaurimento del dibattimento di secondo grado. (V mass n 141463; (V mass n 122414).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)