Sez. 5, Sentenza n. 4977 del 08/10/2009 Ud. (dep. 08/02/2010) Rv. 245582 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Assoggettamento al giudizio di comparazione - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
La circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", disciplinata dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., in quanto il legislatore, in caso di sua concessione, ha fatto ricorso, in deroga ad esso, a speciali criteri di diminuzione della pena che impongono, per i delitti puniti con l'ergastolo, la sostituzione di quest'ultimo con una pena detentiva temporanea compresa tra i dodici e i venti anni di reclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)