Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 21/01/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 210884 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Reato punibile con l'ergastolo - Ricorrenza dell'attenuante prevista dall'art. 8, comma primo, D.L. n. 152 del 1991 - Ammissibilità del rito abbreviato - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Allorché ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della reclusione da dodici a venti anni per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in quanto detta circostanza, sia pure ad effetto speciale, non può sottrarsi all'ordinario giudizio di comparazione, senza un'espressa previsione legislativa; sicché il delitto al quale dovrebbe applicarsi la circostanza in questione, resta astrattamente punibile con l'ergastolo e preclude, quindi, l'ammissione al giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)