Sez. 1, Sentenza n. 43241 del 07/11/2001 Ud. (dep. 30/11/2001) Rv. 220294 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Circostanza attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - Assoggettamento al giudizio di bilanciamento delle circostanze - Esclusione - Fondamento.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - la quale comporta una diminuzione delle pene temporanee da un terzo alla metà e la sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione da dodici a venti anni in favore di chi, nei reati di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati - non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)