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Sez. 2, Sentenza n. 10322 del 28/05/2004 (Rv. 573266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Litisconsorzio processuale necessario fra le parti del giudizio di cassazione - Configurabilita - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inottemperanza - Effetti - Estinzione automatica - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Difetto di eccezione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

In caso di cassazione con rinvio tra "iudicium rescindens e iudicium" rescissorio vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, qualora non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio - disposto ai sensi dell'art. 393 cod.proc.civ. - il processo va dichiarato estinto, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa; in difetto di tale eccezione va emessa una pronuncia di rito ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe "inutiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)