Sez. L, Sentenza n. 4873 del 05/05/1995 (Rv. 492100 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Compensazione - Esclusione - Valutazione delle reciproche pretese - Limiti alla compensabilità dei crediti retributivi dei lavoratori dipendenti - Inapplicabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, non configurabile allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. In tal caso, infatti, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare od avere e non possono trovare applicazione le norme dettate per la compensazione in senso proprio o giuridico, tra cui, specificamente, quelle sui limiti alla compensabilità dei crediti retributivi dei lavoratori dipendenti (artt. 1246 cod. civ. e 545 cod. proc. civ.). (Nella specie, si è affermata la piena compensabilità di un credito per retribuzioni di un dipendente con quello nei suoi confronti del datore di lavoro per i danni subiti a causa della prestazione non diligente dello stesso lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)