Sez. 3, Sentenza n. 293 del 14/01/1980 (Rv. 403679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL SUO DESTINATARIO - INESISTENZA - SANATORIA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE AD OPERA DI PARTE ANCORA IN TERMINI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL SUO DESTINATARIO - INESISTENZA - SANATORIA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE AD OPERA DI PARTE ANCORA IN TERMINI - AMMISSIBILITA.*
L'atto di riassunzione del giudizio, in quanto non notificato al suo destinatario ovvero ad altra persona a lui collegata, deve ritenersi inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria, ma non osta a che il processo interrotto venga ripreso con un successivo atto di riassunzione della parte che sia ancora in termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)