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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 05/03/1987 (Rv. 451520 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - NATURA ORDINATORIA - PROROGABILITÀ - CONCESSIONE DI ALTRO TERMINE PER LA NOTIFICA - CONDIZIONI - MANCATO DECORSO DEL SEMESTRE DALL'INTERRUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451520-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - NATURA ORDINATORIA - PROROGABILITÀ - CONCESSIONE DI ALTRO TERMINE PER LA NOTIFICA - CONDIZIONI - MANCATO DECORSO DEL SEMESTRE DALL'INTERRUZIONE.*

In tema di riassunzione del processo civile interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilità, dall'art. 305 cod. proc. civ., per la valida riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte: ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione. (V 3060/84, mass n 435106; (V 2914/76, mass n 381679; (Conf 7586/83, mass n 432190; (Conf 293/80, mass n 403679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)