Sez. 3, Sentenza n. 2162 del 26/03/1983 (Rv. 427026 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO SEMESTRALE AL SOLO FINE DI FAR DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL PROCESSO - FORME - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO SEMESTRALE AL SOLO FINE DI FAR DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL PROCESSO - FORME - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La riassunzione del processo sospeso, che può anche essere compiuta dopo la scadenza del termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 297 cod. proc. civ. al solo fine di far dichiarare l'Estinzione del processo stesso, pur potendo effettuarsi in forme diverse (comparsa ex art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ. o citazione) da quella del ricorso prescritta dall'art. 297 citato, richiede sempre, per il principio del contraddittorio sancito in via generale dall'art. 101 cod. proc. civ., che l'atto contenente la volontà della parte interessata di riattivare il procedimento (sia pure al fine suindicato) sia notificato, insieme al decreto di fissazione della nuova udienza e del termine per tale notificazione, all'altra parte (purché non contumace), in Mancanza di che, come nel caso della mera comunicazione a quest'ultima, a cura della cancelleria, unicamente di detto decreto, l'atto di riassunzione deve ritenersi inesistente, essendo conseguentemente preclusa al giudice la trattazione della questione dell'Estinzione del processo. (V 293/80, mass n 403679; (V 828/79, mass n 396998; (V 4298/74, mass n 372986; (V 2649/68, mass n 335173; (V 1995/67, mass n 329018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)