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Sez. 1, Sentenza n. 7586 del 23/12/1983 (Rv. 432190 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE NEL TERMINE ORDINATORIO STABILITO DAL GIUDICE DELL'ISTANZA DI RIASSUNZIONE DI UN PROCESSO INTERROTTO - SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE NEI TERMINI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432190-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE NEL TERMINE ORDINATORIO STABILITO DAL GIUDICE DELL'ISTANZA DI RIASSUNZIONE DI UN PROCESSO INTERROTTO - SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE NEI TERMINI - AMMISSIBILITÀ.*

La mancata notificazione, nel termine ordinatorio stabilito dal giudice, dell'istanza di riassunzione di un processo interrotto, non preclude la ripresentazione di una nuova istanza, e la conseguente possibilità di valida riassunzione del giudizio, ove non sia ancora trascorso il relativo termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale della causa dell'interruzione. (Conf 293/80, mass n 403679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)