Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 09/12/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206931 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Dovere di diligenza - Speciali cautele - Pericolosità dell'arma.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Il generico dovere di diligenza posto a carico dei privati dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve ritenersi adempiuto ogni qual volta l'arma venga comunque sottratta alla disponibilità di coloro che frequentano l'abitazione e non sia immediatamente accessibile a eventuali intrusi, nei confronti dei quali, peraltro, solo l'adozione di speciali cautele - cui i soggetti in questione non sono tenuti - potrebbe offrire maggiori garanzie. Peraltro, la valutazione della efficacia delle misure applicate si deve compiere anche tenuto conto della pericolosità dell'arma custodita.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)