diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20950 del 19/03/2004 Cc. (dep. 04/05/2004) Rv. 228994 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omessa adozione di cautele per impedire che i soggetti minori o incapaci si impossessino di armi, munizioni, esplosivi - Mancata apprensione da parte dei minori o incapaci - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228994-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, della legge 18/4/1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi)è sufficiente la semplice omissione delle cautele necessarie ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma primo della citata disposizione, a nulla rilevando la mancata effettiva apprensione della stessa, tanto evincendosi dalla lettera e dalla ratio della norma incriminatrice, diretta a realizzare una tutela anticipata del bene protetto.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 9, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)