Sez. 1, Sentenza n. 12295 del 03/12/2003 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 227624 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omessa adozione di cautele per impedire che i soggetti minori o incapaci si impossessino di armi, munizioni ed esplosivi - Nozione di cautele - Indicazione- Fattispecie: detenzione di arma nell'armadio della camera da letto.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, né l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)