Sez. 3, Sentenza n. 3840 del 27/01/1998 Ud. (dep. 27/03/1998) Rv. 210330 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE | Illecito amministrativo di omissione delle indicazioni obbligatorie sui colli delle partite di molluschi bivalvi vivi - Contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b), l. n. 283 del 1962 - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE
La norma di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530, la quale detta disposizioni sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi prescrivendo, in particolare, le indicazioni che devono essere riportate sui colli delle partite destinate al consumo umano diretto, e che è presidiata da sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, non si trova in rapporto di specialità con la norma incriminatrice di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283, sia per l'espressa clausola di riserva contenuta nell'art. 16 predetto (<<salvo che il fatto non costituisca reato>>), sia perché il fatto tipico non è il medesimo, consistendo l'illecito amministrativo nella omissione delle indicazioni prescritte a tutela del consumatore e quello penale nella messa in vendita di sostanze alimentari pericolose per la salute in quanto mal conservate o insudiciate; e se la mancanza delle prescritte indicazioni non comporta per sè stessa che la sostanza sia pericolosa per la salute, il pericolo per la salute dei consumatori può riguardare anche sostanze che rechino le indicazioni dovute, ma si trovino in cattivo stato di conservazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 530 art. 8, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 530 art. 16, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)