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Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/09/1995 Ud. (dep. 04/01/1996) Rv. 203095 - 01

Produzione commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Reati - In genere | Reato di cui all'art. 5, lett. b) , della legge 30 aprile 1962 n.283 - È reato di pericolo.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203095-01

Produzione commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Reati - In genere

La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 è reato di pericolo tanto sotto il profilo della condotta, nel senso che esso si perfeziona anche con la semplice detenzione a fine di vendita, senza che occorrano cessione, somministrazione o produzione di un danno alla salute pubblica (profilo, questo, comune anche alle altre ipotesi previste dal citato articolo), quanto sotto il profilo dell'oggetto della tutela penale, nel senso che - a differenza delle ipotesi contemplate alle lettere a), c) e d) dello stesso articolo - non si richiede, per la sua configurabilità, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)