Sez. U, Sentenza n. 9947 del 29/04/2009 (Rv. 607691 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Provvedimento in materia di acque pubbliche - Erronea indicazione del TAR quale giudice avanti al quale impugnare l'atto - Tempestiva impugnazione davanti al giudice indicato - Errore scusabile - Diritto alla rimessione in termini per l'impugnazione dinanzi al TSAP - Sussistenza - Fondamento.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Qualora l'atto amministrativo impugnato indichi, come richiesto dall'art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, ma lo faccia in modo erroneo, l'interessato che lo impugni tempestivamente davanti al giudice indicato incorre in errore scusabile. Pertanto, nel caso in cui l'atto riguardi la materia delle acque pubbliche (nella specie, ordinanza di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico), ma faccia erroneamente riferimento al TAR anziché al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, e l'interessato, dopo aver adito nel termine il giudice indicato, solo a seguito di ordinanza cautelare emessa in appello dal Consiglio di Stato, negatoria della giurisdizione amministrativa, proponga ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta giorni da tale pronuncia, ma dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1993, detto ricorso non può considerarsi tardivo, avendo la parte diritto alla rimessione in termini, come previsto dagli artt. 19 e 34 della legge n. 1034 del 1971 e dall'art. 36 del r.d. n. 1054 del 1924, richiamati, per il processo dinanzi al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)