Sez. L - , Ordinanza n. 25667 del 27/10/2017 (Rv. 646378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omessa o errata indicazione nella cartella esattoriale del termine per l'opposizione - Conseguenze – Fondamento – Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove la cartella esattoriale contenga l'indicazione di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello previsto dalla legge, vale il termine indicato in cartella e non quello fissato dal legislatore, dovendosi ritenere che l'errore di diritto commesso nell'atto notificato sia idoneo, anche alla luce del principio di congruità e intellegibilità della motivazione del provvedimento amministrativo, a ingenerare nel destinatario un errore scusabile, tale da far sorgere in lui un ragionevole affidamento nel diverso e maggiore termine indicato dall’autorità competente. (Nella specie, la cartella di pagamento notificata dal concessionario della riscossione conteneva l’indicazione, ai fini dell’opposizione, del termine di sessanta giorni in luogo di quello di quaranta contemplato dall’art. 24, d. lgs. n. 46 del 1999; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stata giudicata tardiva l’opposizione proposta oltre il termine legale, ma nel rispetto del più ampio termine indicato in cartella).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)