Sez. L, Sentenza n. 1400 del 08/02/2000 (Rv. 533619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Parificazione dei soci lavoratori ai lavoratori subordinati ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Vigenza della relativa norma - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Con l'art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 - rimasto in vigore in base a quanto previsto dall'art. 140 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155 -, il legislatore, disponendo che "le società cooperative sono datori di lavoro nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti", ha inteso estendere in favore dei soci lavoratori delle società cooperative - che dal punto di vista sostanziale non sono lavoratori dipendenti - la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dettata in riferimento ai lavoratori subordinati. (Fattispecie relativa all'incarico affidato da un ente a una cooperativa di svolgere lavori per l'esaurimento di pratiche arretrate).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)