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Sez. L, Sentenza n. 7380 del 30/05/2001 (Rv. 547142 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative artigiane - Contributi dovuti per i soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al rapporto subordinato - Inapplicabilità - Regime speciale previsto per gli artigiani - Applicazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547142-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Il principio generale stabilito dall'art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, in base al quale, ai fini assicurativi, le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci lavoratori, trova una parziale deroga, limitatamente all'obbligo contributivo delle cooperative artigiane per i propri soci lavoratori, nella legge 29 dicembre 1956 n. 1533 (che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni per gli artigiani) e nella legge 4 luglio 1959 n. 463 (che ha esteso agli artigiani ed ai loro familiari la tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'Inps per il pagamento dei contributi previdenziali, la misura ed il regime giuridico di questi devono essere conformati a quelli previsti per gli artigiani, dal momento che la citata legislazione speciale comprende nella propria tutela i soci artigiani e che, d'altra parte, l'applicazione della disciplina contributiva del lavoro subordinato comporterebbe a carico degli artigiani associati in cooperativa, in violazione degli art. 3 e 45 Costituzione, un regime più oneroso rispetto agli artigiani titolari di impresa individuale ed a quelli associati in forma non cooperativa, ponendo le cooperative sullo stesso piano contributivo delle società capitalistiche.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)