Sez. L, Sentenza n. 1409 del 08/02/1992 (Rv. 475639 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Società cooperative in relazione al rapporto con i loro soci impiegati in lavori da esse assunti - Inclusione - Disciplina ex art. 2, terzo comma, R.D. n. 1422 del 1924 - Natura regolamentare - Configurabilità - Questioni di legittimità costituzionale - Inammissibilità - Contrasto con gli artt. 76 e 23 Cost. - Insussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
La norma dell'art. 2, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia), - secondo la quale, ai fini assicurativi predetti, "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti", con la conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società malgrado l'inconfigurabilità di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, - non può, data la sua natura regolamentare, esser fatta oggetto di questione di legittimità costituzionale, essendo questa proponibile unicamente con riguardo a disposizioni aventi forza di legge; la stessa norma - che, emanata secondo la previsione dell'art. 4, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, attuativo della legge di delega 3 dicembre 1922 n. 1601, è tuttora vigente, in forza dell'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso r.d.l., della legge delegata (r.d. 1923 n. 3184) - non viola né l'art. 76 Cost., riferendosi il termine del 31 dicembre 1923 (previsto dall'art. 1 della legge di delega n. 1601 del 1922) all'emanazione della legge delegata, che tale termine ha rispettato, e non già al regolamento previsto dall'art. 4 del r.d. n. 3184 del 1923, né l'art. 23 Cost., essendo la prestazione patrimoniale a carico dei datori di lavoro prevista da norme aventi forza di legge (artt. 1 e 4 del citato r.d. n. 3184 del 1923, poi sostituiti dall'art. 37 r.d.l. 4 ottobre 1934 n. 1827) e non dalla norma regolamentare, che ha contribuito a definire, a scopo interpretativo, una materia già compiutamente disciplinata da una fonte legislativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 76, Legge 03/12/1922 num. 1601 art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184 art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184 art. 4, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 140 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)