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Sez. 1, Sentenza n. 10180 del 20/11/1996 (Rv. 500658 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Reclamo proposto avverso il rigetto dell'istanza di fallimento ex art. 22 legge fall. - Decreto di rigetto della Corte d'appello - Condanna alle spese - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500658-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Il decreto della corte d'appello con il quale viene respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 22 legge fall., avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, è un provvedimento conclusivo di una procedura contenziosa, che, in quanto risolutivo di contrapposte posizioni, consente di individuare una parte vittoriosa ed una parte soccombente; pertanto, esso deve contenere una statuizione definitiva in ordine alle spese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)