diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10114 del 11/07/2002 (Rv. 555666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 - Accertamento - Necessità - Esistenza dell'obbligo del datore di lavoro di pagamento del premio supplementare asbestosi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici per i lavoratori del settore amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto deve essere attribuito, indipendentemente dall'eventuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'Inail il c.d. premio supplementare per asbestosi di cui all'art. 153 del d.P.R. 1124/1965, a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, purché queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.277 del 1991. Il giudice del merito, nell'esame della fondatezza della domanda, deve accertare la sussistenza dei suddetti presupposti (esposizione all'amianto, durata ultradecennale della esposizione, concentrazione di polveri di amianto con valori superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n.277 del 1991) nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art 2697 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)