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Sez. L, Sentenza n. 4950 del 06/04/2002 (Rv. 553547 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 - Rivalutazione dell'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto - Esclusione - Limitazione del beneficio al solo periodo lavorativo di effettiva esposizione al rischio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553547-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1, 5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)