Sez. L, Sentenza n. 8859 del 28/06/2001 (Rv. 547824 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Sentenza della Corte Cost. n. 5 del 2000 - Tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 - Sussistenza - Necessità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 va interpretato - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000 - nel senso che il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, soltanto agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che nell'esame della fondatezza della relativa domanda il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - se l'assicurato, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente di lavoro dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio di polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati dai citati artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)