Sez. 5, Sentenza n. 27218 del 20/12/2006 (Rv. 594556 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 31 del d.l. n. 429 del 1982 - Definizione agevolata delle controversie in materia di imposta di successione - Passività dedotte successivamente all'imposta principale - Computabilità ai fini del condono - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata delle controversie di valutazione relative all'imposta di successione, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, l'istanza di definizione agevolata preclude non solo l'esercizio del potere valutativo dell'ufficio finanziario in conseguenza del riconoscimento di ulteriori passività, fatta salva l'ipotesi di errore materiale o di erronea interpretazione o applicazione di norme della legge di condono, ma anche la possibilità di computare, nella determinazione dell'importo da versare in applicazione del condono, le passività fatte valere in epoca successiva alla liquidazione dell'imposta principale, definita in modo agevolato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)