Sez. 3, Sentenza n. 7579 del 27/07/1990 (Rv. 468396 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA.*
La qualità di coltivatore diretto e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell'affittuario di fondo rustico, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, né, in particolare a quelle fissate dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ., per cui possono essere dimostrate per testimoni o per presunzioni, così come possono essere desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la loro sussistenza. (Conf 479/83, mass n 429678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)