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Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 25/06/1997 (Rv. 505443 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto - Rilascio del "libretto di controllo" attestante tale qualità da parte della Regione - Rilevanza probatoria - Limiti - Prova "aliunde" della qualità di coltivatore diretto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505443-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

La qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto che, come tale, non solo non è soggetta a limitazioni probatorie (e, in particolare, a quelle fissate dagli artt. 2721 e ss. cod.civ., per cui ne è consentita la dimostrazione per testimoni, per presunzioni, ed addirittura attraverso il comportamento processuale della controparte, che ne abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta la sussistenza), ma è anche svincolata da qualsiasi accertamento o controllo amministrativo, così che nessuna rilevanza può assumere, a tal fine, in presenza di elementi contrari, l'avvenuto rilascio, in una certa data, del "libretto di controllo" da parte della competente autorità regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)