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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 28/04/1967 (Rv. 326836 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326836-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi, a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nel primo caso detto giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti, cosi come sono stati accertati nel giudizio d'appello e sono stati posti a base della sentenza d'annullamento, dovendosi ritenere, inoltre, implicitamente decise, quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia in diritto, tutte le questioni che furono dedotte nel giudizio di Cassazione. Nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in Sede d'appello, sicche il giudice di rinvio e libero di riesaminare ex novo le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli, senza limitazioni di sorta. (Cfr.372-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)