diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3868 del 04/12/1969 (Rv. 344222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE.*

I limiti del giudizio di rinvio hanno una diversa ampiezza a seconda che l'ha sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto, oppure abbia cassato l'impugnata decisione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi (Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), rimanendo inalterata la base di fatto su cui interviene la sentenza di annullamento, e inibito al giudice di adottare una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita da quella sentenza, di guisa che detto giudice, ove non si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte suprema, commette violazione dell'art 384, comma primo cod proc civ nella seconda ipotesi, invece, in cui la sentenza di annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta dalla pronuncia di appello, il giudice di rinvio puo riesaminare i fatti accertati, accertarne anche altri ed adottare, quindi, in relazione ai nuovi presupposti obbiettivi, diversi da quelli su cui si baso la sentenza cassata, una diversa qualificazione giuridica del rapporto, pervenendo ad una decisione, che non e vincolata alle direttive del supremo collegio. (V 767-67, massima n 326836 ed altre numerose conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)