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Sez. 2, Sentenza n. 951 del 07/04/1970 (Rv. 346401 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE - ADOZIONE DELLA STESSA SOLUZIONE DELLA DECISIONE CASSATA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346401-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZE - ADOZIONE DELLA STESSA SOLUZIONE DELLA DECISIONE CASSATA - LEGITTIMITA.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertata dal giudice di appello nella seconda ipotesi, invece, lo annullamento travolge la valutazione di merito, compiuta dal giudice di appello. E pero, esulando dall'attivita funzionale del supremo collegio l'accertamento dei fatti e delle prove, ed avendo il giudice di rinvio nel riesame delle risultanze di causa la stessa pienezza di poteri che aveva il giudice, la cui decisione e stata cassata, ben puo il detto giudice adottare la stessa soluzione cui il precedente giudice era pervenuto, senza per questo che gli si possa muovere censura. (V 3868-69, massima n 344222 1360-68, massima n 332960 767-67, massima n 326836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)