Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9802 del 14/06/2012 (Rv. 623259 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato preventivo - Decreto del tribunale fallimentare con il quale viene fissata l'audizione del debitore per i provvedimenti ex art. 162 legge fall. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 legge fall. per l'approvazione del concordato preventivo, venga fissata l'audizione del debitore con riserva di ogni provvedimento ex art. 162 legge fall., avendo tale decreto mera natura ordinatoria e non di sentenza implicita sulla competenza territoriale per l'eventuale dichiarazione di fallimento, e non essendo, quindi, idoneo a pregiudicare la relativa questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)