Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8930 del 19/04/2011 (Rv. 616856 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | CERTALEX - Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
E inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis; primo comma, cod. proc. civ., avuto riguardo al testo dell'art. 42 cod. proc. civ. vigente anteriormente alla legge n. 69 del 2009, non applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 16/06/2009 num. 69 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)