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Sez. L - , Sentenza n. 10281 del 27/04/2018 (Rv. 648043 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | INARCASSA - Requisito della continuità della professione - Sospensione disciplinare - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648043-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Ai fini della verifica della sussistenza dell'esercizio continuativo della professione, indispensabile ai fini della iscrizione all'INARCASSA, ai sensi dell'art. 7 del relativo Statuto, non ha alcun rilievo la circostanza che il professionista iscritto sia stato sospeso per motivi displinari dal servizio per sei mesi, dovendosi tener conto del principio di autonomia tra l'ordinamento previdenziale e quello dell'ordine professionale e di quanto previsto dalla l. n. 6 del 1981 e dal r.d. n. 2537 del 1925, che non collegano a tale sanzione disciplinare alcun effetto sul requisito della continuità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 45, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)