Sez. L, Sentenza n. 3319 del 15/02/2006 (Rv. 588790 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Trattamento pensionistico - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - Verifica della continuità nell'esercizio continuativo della professione - Oltre il quinquennio dal periodo di iscrizione e dalla data del pensionamento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In relazione ai trattamenti pensionistici dei professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite per altra Cassa previdenziale di professionisti - impossibilità di contestare la mancanza del requisito della continuità per i periodi anteriori al quinquennio precedente la proposizione della domanda (v., con riferimento alla Cassa Forense, sent. n. 13289 del 2005) -, può essere esteso all'accertamento in ordine alla sussistenza del medesimo requisito dell'esercizio continuativo della professione, parimenti indispensabile ai fini dell'iscrizione all'INARCASSA, in considerazione, proprio, del contenuto identico delle disposizioni che ne recano la disciplina (art. 21, comma sesto, della legge n. 6 del 1981 e, in sostanziale conformità, dopo la privatizzazione dell'ente, l'art. 7, comma sesto, dello statuto INARCASSA, approvato con d.m. 28 novembre 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale). (Nella specie, la S.C. cassando la decisione della corte territoriale e decidendo nel merito, ha dichiarato illegittima la cancellazione del professionista da INARCASSA e la revoca della pensione, per essere stato effettuato, l'accertamento negativo circa la sussistenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione, ben oltre il quinquennio dal periodo di iscrizione, nonché dalla data del pensionamento).
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)