Sez. 3, Ordinanza n. 9997 del 27/04/2010 (Rv. 612498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Opposizioni esecutive - Applicabilità - Esclusione anche in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Fondamento - Correlata pronuncia sulle spese - Rilevanza - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (c.d. ordinamento giudiziario), la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti) e sulla correlata statuizione riguardante le spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)