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Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 07/10/1965 (Rv. 313961 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONE DI ALBERI - DISTINZIONI DEGLI ALBERI.*
Stato
decisa il 1965-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313961-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONE DI ALBERI - DISTINZIONI DEGLI ALBERI.*

L'art.892 cod.civ. distingue gli alberi e le piantagioni, ai fini delle distanze da osservarsi dal confine, nelle seguenti cinque categorie - 1) gli alberi di alto fusto - cioe quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili -, i quali debbono essere piantati ad almeno tre metri dal confinè 2) gli alberi di non alto fusto - cioe quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami-, la cui distanza dal confine non deve essere inferiore a un metro e mezzò 3) le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore ai due metri e mezzo, che possono essere piantati a non meno di mezzo metro dal confinè 4) le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, per le quali la distanza minima e di un metrò 5) le siepi di robinie, che debbono essere piantate ad almeno due metri dal confine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)