Sez. 5, Sentenza n. 12264 del 24/02/2026 Cc. (dep. 31/03/2026) Rv. 289657-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza ex art. 464-septies cod. proc. pen. per esito negativo della prova - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)