diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1938 del 10/10/1970 (Rv. 347961 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - INTEGRATIVE O NON DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347961-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - INTEGRATIVE O NON DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.*

Gli articoli 871 e 872 del cod civ distinguono nelle leggi speciali e nei regolamenti edilizi comunali, le norme che integrano o modificano le Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, in guisa da disciplinare la stessa materia e dar luogo a una diversa sistemazione dei relativi rapporti, delle quali e possibile ottenere l'osservanza in Forma specifica mediante l'Azione di riduzione in pristino, dalle norme che, seppure conducano incidentalmente al risultato di assicurare una migliore coesistenza ed una piu razionale utilizzazione della proprieta privata, nell'interesse dei proprietari confinanti, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, quali quelli inerenti alle esigenze igieniche e alla tutela dell'estetica edilizia, la cui violazione da luogo soltanto all'Azione di risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)