diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 735 del 02/02/1980 (Rv. 404185 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1980-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404185-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - DISCIPLINA RISPETTIVA.*

Gli artt 871 ed 872 cod civ distinguono, nelle leggi speciali e nei regolamenti edilizi comunali, le norme che integrano o modificano le Disposizioni del codice civile in tema di distanze in guisa da disciplinare la stessa materia e dar luogo ad una diversa sistemazione dei relativi rapporti, delle quali e possibile ottenere l'osservanza in Forma specifica mediante l'Azione di riduzione in pristino, dalle norme che, pur conducendo incidentalmente al risultato di assicurare una migliore coesistenza ed una piu razionale utilizzazione della proprieta privata nell'interesse dei proprietari confinanti, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale (quali quelli inerenti alle esigenze igieniche alla tutela della estetica edilizia ecc), la violazione delle quali da luogo soltanto all'Azione di risarcimento del danno. (Conf 1938/70, mass n 347961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)