Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 (Rv. 568566 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento durante il giudizio in cassazione - Interruzione ex art. 299 cod.proc.civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)