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Sez. 5, Sentenza n. 9247 del 10/06/2003 (Rv. 564097 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Medici generici convenzionati con il S.s.n. - Indennità erogata dall'ENPAM alla cessazione del rapporto - Tassazione separata - Determinazione dell'imponibile - Disciplina applicabile - Criteri dettati dall'art. 18 t.u.i.r..
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564097-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

L'indennità erogata dall'ENPAM all'atto della cessazione del rapporto ai medici generici convenzionati col S.s.n. ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rientra nell'ipotesi dell'art. 16, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ad essa si applica, per la determinazione dell'imponibile, la disciplina dettata dall'art. 18, e non dall'art. 17, dello stesso t.u.i.r.. Tale rapporto, a differenza di quello tra il S.s.n. ed i medici specialisti ambulatoriali, presenta infatti gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica ed ha i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 16 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)