Sez. 5, Sentenza n. 32446 del 14/03/2013 Ud. (dep. 25/07/2013) Rv. 256946 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE | Formazione di un falso certificato medico - Integrazione del reato di falso materiale in atto pubblico e non in certificato - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico - e non quello di falso in certificato - la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici - a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali - documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)