Sez. 5, Sentenza n. 33648 del 23/03/2005 Ud. (dep. 14/09/2005) Rv. 232332 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, contenente false attestazioni sullo stato di salute dell'imputato e preordinata ad ottenere il rinvio di un processo - Reato di cui agli articoli 477 e 482 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (ASL) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l'uso dell'atto falso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)