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Sez. 1, Sentenza n. 13404 del 17/02/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231260 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE | Sentenza di condanna - Revoca per abolizione del reato - Poteri del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231260-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE

In tema di esecuzione, con riferimento all'ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice, al giudice non è consentito di procedere ad accertamenti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunziata condanna costituisca o meno reato, dovendo egli limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione risultino gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito; la verifica, invero, demandata al giudice dell'esecuzione consiste nel confronto del fatto contestato nell'imputazione e accertato nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa. (Nella fattispecie, relativa alla legge n.61 del 2002 in materia di disposizioni penali sulle società e di bancarota fraudolenta, la Corte ha annullato l'ordinanza nella quale il giudice aveva indebitamente sostituito la propria valutazione di merito - tratta dall'esame diretto della documentazione - invece di limitarsi alla semplice operazione di riscontro circa gli elementi specializzanti dello "ius superveniens").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)