Sez. 5, Sentenza n. 44007 del 28/09/2005 Ud. (dep. 02/12/2005) Rv. 232804 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61 - Elementi nuovi - Soglie di punibilità e dolo specifico - Mancato accertamento - Sopravvenuta causa di estinzione del reato - Proscioglimento nel merito - Necessità.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, le novità apportate all' art. 2621 cod. civ. ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 61 del 2002, tali da determinare, se non riscontrate nella fattispecie contestata, la assoluzione dell'imputato, riguardano la introduzione di "soglie di rilevanza quantitativa" e l'elemento psicologico, ora configurato nella forma del dolo specifico seppur con riferimento a fattispecie contravvenzionale. Il loro mancato accertamento nel processo di primo grado comporta che, a seguito della riforma, il giudice della impugnazione debba, in presenza di causa di estinzione del reato, assolvere nel merito. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice di legittimità ha giudicato erronea la applicazione della regola, posta dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., della assenza di evidenza della innocenza dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)