Sez. 1, Sentenza n. 1142 del 30/03/1976 (Rv. 379820 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINATORIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - FUNZIONE RESTITUTORIA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE PREGIUDIZIEVOLE - CONFIGURABILITA - ALIENAZIONE DI UN BENE DA PARTE DEL DEBITORE - ESERCIZIO DELLA REVOCATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINATORIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - FUNZIONE RESTITUTORIA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE PREGIUDIZIEVOLE - CONFIGURABILITA - ALIENAZIONE DI UN BENE DA PARTE DEL DEBITORE - ESERCIZIO DELLA REVOCATORIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'Azione revocatoria tende a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art 2740 cod civ, mirando alla dichiarazione di inefficacia, nei confronti del creditore medesimo, dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore ove quest'atto pregiudichi tale garanzia. Ne consegue che la suddetta Azione non ha finalita restitutorie e, cioe, non consente al creditore di ottenere lo adempimento specifico di un contratto che comporti il trasferimento, a suo favore, del possesso o del godimento di un bene determinato, ma puo essere, invece, esercitata soltanto nel caso in cui l'alienazione di tale bene, da parte del debitore, riducendo la consistenza del patrimonio di quest'ultimo, pone in dubbio l'utile esperimento dell'Azione risarcitoria conseguente all'inadempimento, in Forma specifica, del suddetto contratto. (V 3588/72, mass n 361584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)